Statuto

approvato con delibera dell’Assemblea dei Soci accademici in data 11 febbraio 2013, redatta dal Notaio Maurizio Marino Repertorio n. 70478 – Raccolta n. 20377, ratificato con atto della Prefettura di Verona, Fasc. W.A. n. 1508/2013/area IV, decreto prefettizio n. 30196 del 16/12/2013.

 

Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

È costituita dal 1764 con sede in Verona, la Accademia Giambettino Cignaroli a cui si è unita dal 1869 la Scuola di Pittura e Scultura Brenzoni.
L’emblema è costituito dallo stemma dell’Accademia e quello gentilizio Brenzoni.
È una della cinque accademie storiche italiane.
La denominazione è Accademia Giambettino Cignaroli e Scuola Brenzoni di Pittura e Scultura, di seguito anche “Accademia”.
L’Accademia è una associazione regolata dagli art. 14 e segg. del Libro Primo capo II del C.C., riconosciuta per antico possesso di Stato, disciplinata dal presente Statuto e dai relativi regolamenti e non ha finalità di lucro.

 

Art. 2
Scopo

Scopo dell’Accademia è:
– l’insegnamento e lo studio delle materie artistiche, secondo la tradizione della storica
 istituzione, volta alla trasmissione critica del sapere, delle tecniche e del concreto operare artistico;
– la proposta e l’organizzazione di attività culturali, espositive e di quant’altro necessario e utile per la diffusione della cultura artistica.

L’Accademia può compiere tutte le operazioni necessarie o opportune per il raggiungimento del proprio scopo e potrà partecipare ad analoghe istituzioni, nel rispetto delle norme di legge.

 

Art. 3
Sede

La sede è stabilita in Verona, alla via C. Montanari 5.

 

Art. 4
Gestione

Nello svolgimento della propria attività l’Accademia potrà contare su:
a) il contributo annuale del Comune di Verona derivante dai lasciti Brenzoni ed altri, accettati nel tempo dall’amministrazione Comunale;
b) dalle quote associative corrisposte dai Soci Accademici determinate annualmentedall’assemblea;
c) dalle tasse di iscrizione corrisposte dagli allievi dei corsi liberi;
d) da contributi erogati da terzi, da donazioni, lasciti o testamenti.

 

Art. 5
Patrimonio

Il patrimonio dell’Accademia è costituito:
a) dalla titolarità dei logo storici: il primo disegnato dallo stesso fondatore G.B. Cignaroli, pubblicato nel 1766; il secondo avente per emblema lo stemma dell’Accademia e quello gentilizio Brenzoni;
b) dalle attrezzature didattiche ed altri beni, necessari per l’esercizio della propria attività didattica, associativa e culturale;
c) dalla gipsoteca;
d) dalla iconoteca collocata presso l’attuale sede;
e) dalla biblioteca storica contenente volumi antichi, taccuini disegnati o dipinti, inventari, statuti, verbali e documenti storici d’archivio;
f) dalla raccolta di quadri, disegni, mobili, sculture e oggetti d’arte.

Nessun Socio Accademico potrà vantare diritti sul patrimonio dell’Accademia. In caso di cessazione dell’Accademia il patrimonio va devoluto a Istituzioni culturali con preferenza a quelle comunali.

 

Art. 6
Organi dell’Accademia

Sono organi dell’Accademia:
a) il Corpo Accademico
b) il Consiglio di Amministrazione
c) il Presidente
d) il Consigliere Vicario
e) il Consigliere Segretario
f) il Revisore dei Conti
g) il Collegio dei Probiviri

 

Art. 7
Corpo Accademico

Il Corpo Accademico è costituito da un massimo di quaranta Soci Accademici cd ha le seguenti funzioni:
a) realizzare gli scopi dell’Accademia, curandone l’indirizzo artistico, didattico e culturale;
b) approvare i bilanci preventivo e consuntivo ed il programma annuale formulato dal Consiglio di Amministrazione;
c) approvare i regolamenti interni proposti dal Consiglio di Amministrazione;
d) deliberare sull’ammissione di nuovi componenti del Corpo Accademico;
e) deliberare la decadenza o l’esclusione di componenti del Corpo Accademico;
f) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
g) nominare il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione;
h) nominare il Collegio dei Probiviri e il Revisore dei Conti.

Il Corpo Accademico si riunisce in Assemblea su convocazione del Presidente.
L’Assemblea deve essere convocata, a cura del Presidente, anche su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci Accademici.
Le convocazioni sono inviate per posta, all’indirizzo dei Soci Accademici risultante dal libro soci, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
Per motivi d’urgenza la convocazione può essere effettuata mediante e-mail, telefax almeno 48 ore prima dell’Assemblea, agli indirizzi risultanti dal Libro dei Soci Accademici. Tale libro dovrà essere istituito e tenuto a cura del Presidente.

 

Art. 8
Soci Accademici

I Soci Accademici sono nominati tra artisti e persone amanti dell’arte. Le ammissioni sono deliberate dal Corpo Accademico, su proposta del Consiglio di Amministrazione o su proposta congiunta di almeno cinque Soci Accademici.
Le deliberazioni sull’ammissione dei nuovi Soci Accademici vengono adottate a scrutinio segreto ed approvate a maggioranza dei votanti.
L’Assemblea dei Soci Accademici può nominare Soci Accademici Onorari in numero illimitato, con la procedura e le maggioranze previste per la nomina dei Soci Accademici. Essi non fanno parte del Corpo Accademico, poiché la loro nomina ha mero titolo onorifico.
Le collaborazioni offerte dai Soci Accademici devono intendersi a titolo gratuito.

 

Art. 9
Decadenza, esclusione, recesso

Il Socio Accademico che sia rimasto assente a tre assemblee consecutive senza giustificazione o che sia in mora con il versamento della quota associativa può essere dichiarato decaduto.
Il Socio Accademico che si rendesse indegno di appartenere al Corpo Accademico può essere escluso.
La decadenza e l’esclusione sono deliberate dal Corpo Accademico, su richiesta motivata del Consiglio di Amministrazione o di dieci Soci Accademici, con le medesime maggioranze previste per la nomina.

 

Art. 10
Deliberazioni del Corpo Accademico

Le Assemblee del Corpo Accademico sono valide con la presenza di un numero di Soci Accademici pari ad almeno la metà dei Soci iscritti al Libro dei Soci.
In seconda convocazione, che può essere convocata trascorsa mezz’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione, l’adunanza sarà considerata valida con la presenza di almeno un terzo dei Soci Accademici.
Le deliberazioni vengono adottate con votazione palese a maggioranza dei votanti.
Per la validità delle Assemblee convocate per modifiche dello Statuto, debbono essere presenti almeno i due terzi dei componenti del Corpo Accademico; le deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Art. 11
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, di cui uno con la carica di Presidente.
Il Presidente ed i Consiglieri di Amministrazione sono nominati dal Corpo Accademico.
Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Consigliere Vicario e un Consigliere Segretario.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; essi resteranno in carica sino alla prossima Assemblea.
La gestione ordinaria e straordinaria spetta al Consiglio di Amministrazione.
Le deliberazioni sono adottale con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato a cura del Presidente, che dovrà provvedervi anche su richiesta di almeno due consiglieri.
Spetta al Consiglio di Amministrazione il potere di redigere i Regolamenti, che potranno regolare l’attività dell’Accademia e che, prima della loro adozione, dovranno essere approvati dall’Assemblea dei Soci Accademici.

 

Art. 12
Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Accademia.
Presiede e convoca le sedute del Corpo Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente sovraintende alla gestione amministrativa cd economica dell’Accademia e assicura lo svolgimento organico delle sue attività. In caso di assenza o di impedimento la funzione viene svolta dal Consigliere Vicario.

 

Art. 13
Consigliere Segretario

Il consigliere segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione e del Corpo Accademico. Ad esso il Consiglio di Amministrazione potrà affidare deleghe attinenti alla gestione amministrativa.

 

Art. 14
Revisore dei conti

Il Revisore dei Conti è nominato dall’assemblea dei Soci Accademici tra gli iscritti al registro dei revisori contabili e dura in carica tre anni.
Spetta al Revisore verificare la regolarità della gestione amministrativa e contabile dell’Accademia.

 

Art. 15
Collegio dei Probiviri

L’Assemblea dei Soci Accademici nomina tre componenti del Collegio dei Probiviri, di cui uno con funzione di Presidente del Collegio; essi durano in carica tre anni.
Tutte le controversie che dovessero intervenire tra gli Organi dell’Accademia, tra questi ed i Soci Accademici, tra i Soci Accademici, dovranno essere rimesse ai Probiviri in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione.
I Probiviri decideranno quali Arbitri amichevoli compositori, pro bono et aequo e senza formalità di procedura; il loro Lodo sarà inappellabile.

 

Art. 16
Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alla normativa del Codice Civile.